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Deposito Legale

 
Per deposito legale si intende l’obbligo, rivolto agli editori, produttori, o comunque ai soggetti responsabili di una pubblicazione, di depositarne un certo numero di copie nelle biblioteche e/o istituzioni designate, secondo determinate procedure, per finalità culturali. 
La Legge che stabilisce l’oggetto e le finalità del deposito, le tipologie di documenti da depositare, i soggetti obbligati e gli istituti destinatari è la n. 106 del 15 aprile 2004 - "Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturali destinati all'uso pubblico" (Gazzetta Ufficiale n. 98 del 27 aprile 2004). 
Il Regolamento che stabilisce le specifiche procedure del deposito è il D.P.R. n 252 del 3 maggio 2006 - "Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico” (G.U. n. 191 dell'8 agosto 2006) - Entrato in vigore il 2 settembre 2006.  
La normativa prevede un Archivio Nazionale (costituito dalle 2 Biblioteche nazionali centrali di Firenze e Roma), e un Archivio Regionale (costituito da una molteplicità di istituti depositari territoriali).

Istituti depositari

Secondo quanto previsto dal Regolamento, con D.M. 28 dicembre 2007 (G.U. n. 38 del 14 febbraio 2008) sono stati individuati gli istituti depositari per l’Archivio Regionale. Per le sole regioni Lombardia e Umbria con successivo D.M. 10 dicembre 2009 l'elenco degli istituti depositari è stato riformulato.
Per la Regione Lazio, si comunica il nuovo indirizzo dell'Archivio di Deposito Regionale: Via Ardeatina km 22,400 - 00040 Località Santa Palomba - Pomezia (Roma).

Esoneri totali e parziali

Le categorie di documenti totalmente o parzialmente esenti dall’obbligo di deposito sono indicate agli articoli 8, 9, 16, 22, 23, 34 e 39 del Regolamento (D.P.R. 252/2006).
Inoltre, il D.L. 24/04/2014 n. 66, recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale", convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89 (G.U. n.143 del 23 giugno 2014), dispone, all’art. 24, comma 5 lett. b), che, per l’Archivio Nazionale, non sono soggette a deposito legale le ristampe inalterate di tutti i documenti stampati in Italia.
In relazione all’Archivio Regionale, a ciascuna Regione è rimessa l’indicazione del numero di copie da consegnare presso gli Istituti depositari e di fatto alcune Regioni chiedono 1 copia, mentre altre, costituenti la maggior parte, chiedono 2 copie.
Al riguardo, per ogni informazione utile, si invitano i soggetti obbligati al deposito a rivolgersi direttamente alle strutture territoriali di competenza (cfr: Istituti depositari).
Infine, il D.D.G. 15 dicembre 2014 (G.U. n. 5 dell’8 gennaio 2015) elenca le tipologie di documenti non rilevanti ai fini della conservazione da parte delle due Biblioteche nazionali centrali di Firenze e Roma, nonché quelle che le due Biblioteche possono acquisire discrezionalmente, solo nel caso in cui ne riconoscano il valore documentario rispetto alla cultura e alla vita sociale italiana.

Sanzioni

Il D.D.G. 13 maggio 2015 (G.U. n. 122 del 28 maggio 2015) recante “Sanzioni sul materiale soggetto a deposito legale", stabilisce le procedure per l’accertamento dell’inadempimento del deposito da parte delle due Biblioteche nazionali centrali di Firenze e Roma e l’irrogazione delle relative sanzioni amministrative.
Il D.D.G. 13/05/2015 si riferisce esclusivamente all’Archivio Nazionale delle pubblicazioni. Le procedure individuate possono essere riprese nel contesto dell’Archivio Regionale secondo le specifiche forme organizzative delle singole Regioni.

Informazioni e chiarimenti sull’applicazione del Regolamento

Modulistica

Al fine di rendere omogenee le modalità del deposito legale, sono stati elaborati alcuni moduli che si consiglia di utilizzare per la consegna dei documenti, specie per gli editori che si trovano a dover inviare numerose pubblicazioni. L’uso di tali moduli non è obbligatorio.

Convenzioni, accordi e protocolli d’intesa

Commissione

La Commissione per il deposito legale - con compiti consultivi, di controllo e monitoraggio dell'attuazione della legge e del regolamento sul deposito legale, è istituita ai sensi del D.P.R. 3 maggio 2006 n. 252, articolo 42.
D.M. n. 39 del 19 gennaio 2018 (Nomina dei componenti della Commissione)

Contatti

Direzione Generale Biblioteche e diritto d’autore – Servizio II
dg-bda.depositolegale@cultura.gov.it
referente dott.ssa Giuseppina Romano
tel.: 06 67235081 

Informazioni più dettagliate rispetto alle modalità di consegna delle opere possono essere richieste direttamente ai seguenti istituti:
Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze
bnc-fi.depositolegale@cultura.gov.it  

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma
bnc-rm.depositolegale@cultura.gov.it  

Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi
giulia.piperno@cultura.gov.it
referente dott.ssa Giulia Piperno

Documenti

 Legge n. 106 del 15 aprile 2004

(documento in formato pdf, peso 64Kb)

 D.P.R. 252 del 3 maggio 2006

(documento in formato pdf, peso 60Kb)

 D.M. 28 dicembre 2007

(documento in formato pdf, peso 231Kb)

 D.M. 10 dicembre 2009

(documento in formato pdf, peso 66Kb)

 DL 66/2014

(documento in formato pdf, peso 340Kb)

 D.D.G. 15/12/2014

(documento in formato pdf, peso 73Kb)

 D.D.G. 13/05/2015

(documento in formato pdf, peso 236Kb)

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